Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 51 bis - Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:

a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 51 ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51 ter;

b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52.

2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private.

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private».

4. L'IVASS dà pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

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