Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 57 bis - Società veicolo

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

a) la portata dell'autorizzazione;

b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;

d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo;

e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

g) i requisiti di solvibilità.

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