Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 98 - Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472