Codice Civile > Articolo 103 - Atto di opposizione

Codice Civile

Vigente al

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396

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