Codice Civile > Articolo 1067 - Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'

Codice Civile

Vigente al

Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.

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