Codice Civile > Articolo 1080 - Presa d'acqua continua

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Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17554 del 28/06/2019

La servitù di presa continua, ai sensi dell’art. 1080 c.c., ha per contenuto le facoltà di prelevare o derivare acqua mediante manufatti, esistente nel fondo servente, per condurla nel fondo dominante in una determinata quantità (Cass. n. 7475/1995).

Non è sufficiente l’impiego di una pompa mobile rimossa ad ogni utilizzo, essendo invece necessaria la presenza, nel fondo servente, di tubazioni stabili e visibili, destinate in modo permanente a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (Cass., S.U., n. 2949/2016; Cass. n. 14654/2007).

Tale requisito distingue la servitù di cui all’art. 1080 c.c. dalla servitù di attingimento (aquae haustus), che consiste nel mero prelievo diretto di acqua senza utilizzo di opere di conduzione, potendo l’acqua essere utilizzata in loco o trasportata senza manufatti idrici (Cass. n. 481/1962; Cass. n. 734/1961; Cass. n. 3438/1956).

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