Codice Civile > Articolo 11 - Persone giuridiche pubbliche

Codice Civile

Vigente al

Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12528 del 21/05/2018

La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso, estendendosi tali principi anche all'ipotesi in cui, in luogo di una persona fisica deceduta, sia stato evocato in giudizio un ente giuridico inesistente, come il collegio dei liquidatori del concordato preventivo, ben potendosi assimilare a tale ipotesi quella dell'evocazione in giudizio ovvero della proposizione della domanda da parte di un ente non più esistente. 

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