Codice Civile > Articolo 1110 - Rimborso di spese

Codice Civile

Vigente al

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472