Codice Civile > Articolo 1117 bis - Ambito di applicabilita'

Codice Civile

Vigente al

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.22954 del 22/07/2022

A fronte della costituzione di un supercondominio, si applica la disciplina del condominio, con la conseguenza che partecipanti ad esso sono i singoli condomini dei vari edifici e non i condomini, sicché l'amministratore del supercondominio può agire per il recupero dei contributi relativi ai beni comuni al supercondominio nei confronti dei singoli partecipanti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28280 del 04/11/2019

Il supercondominio, istituto di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale oggi normativizzato nell’art. 1117-bis c.c., viene in essere ipso iure et facto, salvo diversa previsione del titolo, quando singoli edifici costituiti in autonomi condomini abbiano in comune cose, impianti o servizi legati agli edifici medesimi da un rapporto di accessorietà rispetto al bene principale; tali beni comuni appartengono, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

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