Codice Civile > Articolo 1122 ter - Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Codice Civile

Vigente al

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472