Codice Civile > Articolo 1122 - Opere su parti di proprieta' o uso individuale

Codice Civile

Vigente al

Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472