Codice Civile > Articolo 1159 - Usucapione decennale

Codice Civile

Vigente al

Colui che acquista in buona fede da  chi  non  e'  proprietario  un immobile, in forza di un  titolo  che  sia  idoneo  a  trasferire  la proprietà e  che  sia  stato  debitamente  trascritto,  ne   compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. 
 
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli  altri diritti reali di godimento sopra un immobile. 

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