Codice Civile > Articolo 1163 - Vizi del possesso

Codice Civile

Vigente al

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36627 del 25/11/2021

La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l'interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso "ad usucapionem". Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l'usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del diritto del "dominus".

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