Codice Civile > Articolo 1178 - Obbligazione generica

Codice Civile

Vigente al

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472