L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.8102 del 23/04/2020
L’adempimento del debito altrui ai sensi dell’art. 1180 c.c. può essere compiuto anche per il tramite di un mandatario; in tale ipotesi, i requisiti dell’istituto – esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo e spontaneità del pagamento – devono essere verificati con riferimento alla persona del mandante, e non a quella del mandatario che materialmente esegue il pagamento.