Codice Civile > Articolo 119 - Interdizione

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Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e' stata pronunziata posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1770 del 17/01/2024

In assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, è da escludere che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione in quanto è richiesto un accertamento specifico e in concreto sulla sua esistenza al momento del matrimonio.

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