Codice Civile > Articolo 1217 - Obbligazioni di fare

Codice Civile

Vigente al

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

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