Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno

Codice Civile

Vigente al

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1386 del 18/01/2023

Per ottenere il risarcimento della "perdita subita" ai sensi dell'art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso.

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