Codice Civile > Articolo 1230 - Novazione oggettiva

Codice Civile

Vigente al

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

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