Codice Civile > Articolo 1234 - Inefficacia della novazione

Codice Civile

Vigente al

La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

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