Codice Civile > Articolo 1257 - Smarrimento di cosa determinata

Codice Civile

Vigente al

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

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