Codice Civile > Articolo 1279 - Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

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La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

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