Codice Civile > Articolo 1299 - Regresso tra condebitori

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Vigente al

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19228 del 15/06/2022

Le sentenze di valore inferiore ad Euro 1.033 non sono soggette ad imposta di registro, a nulla rilevando che esse siano state pronunciate in primo grado o in appello, mancando il presupposto dell'imposta, manca per ciò solo la solidarietà e, con essa, il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. 

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