Codice Civile > Articolo 1306 - Sentenza

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La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2819 del 06/02/2020

In tema di imposta di registro, il giudicato esterno formatosi in un giudizio promosso da un coobbligato solidale è opponibile all’erario anche dagli altri obbligati, quando il pagamento dell’imposta sia avvenuto non per spontanea adesione, ma al solo fine di evitare l’esecuzione forzata conseguente alla notifica della cartella. Ne consegue che il giudicato favorevole – anche se riguardante un diverso processo relativo al medesimo presupposto d’imposta – si estende agli altri coobbligati, senza che possa ritenersi configurata una rinuncia alle eccezioni ex art. 1306 c.c. per il solo fatto del pagamento non spontaneo.

(Richiamate: Cass., sez. 5, nn. 2231/2018; 4531/2009; 7334/2008; 4641/2011; 12014/2006)

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