Codice Civile > Articolo 1356 - Pendenza della condizione

Codice Civile

Vigente al

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.

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