Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33369 del 11/11/2022
In sede di interpretazione di un contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, nonché ai criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15707 del 04/06/2021
In tema di interpretazione del contratto, il principio “in claris non fit interpretatio” rende superfluo ogni ulteriore approfondimento ermeneutico soltanto quando la comune intenzione delle parti emerga con chiarezza dal testo negoziale e risulti coerente con gli ulteriori elementi interpretativi; esso non opera, invece, quando il testo, pur intrinsecamente chiaro, contrasti con indici esterni rivelatori della volontà dei contraenti, dovendo in tal caso l’elemento letterale essere integrato con gli altri criteri ermeneutici, ivi compresa la buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e alla causa concreta del contratto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15707 del 04/06/2021
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, previsto dall’art. 1366 c.c. quale criterio di interpretazione del contratto, esprime un dovere di lealtà tra le parti e impone, in particolare, di non suscitare falsi affidamenti e di non contestare i ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte nell’ambito del rapporto contrattuale.