Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13834 del 12/05/2026
La clausola inserita in un contratto di assicurazione r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, poiché tale espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita ma soggetta a limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa deve essere interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.