Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4552 del 11/02/2022
In tema di scioglimento del contratto per mutuo consenso, anche con riguardo a un contratto di compravendita immobiliare, l’accordo risolutorio, operando ex nunc quale contrarius actus, non fa sorgere automaticamente obblighi restitutori in ordine alle prestazioni già eseguite, poiché tali effetti non discendono ex se dallo scioglimento, ma richiedono una specifica pattuizione delle parti, da desumersi dal contenuto dell’accordo medesimo. Ne consegue che è erroneo far discendere, in via automatica, dall’atto di mutuo dissenso l’obbligo di restituzione dell’acconto sul prezzo, senza previamente verificare se tale restituzione sia stata effettivamente convenuta.