Codice Civile > Articolo 1384 - Riduzione della penale

Codice Civile

Vigente al

La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4942 del 25/02/2020

Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall’interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell’inadempimento sulla realizzazione dell’interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.

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