Codice Civile > Articolo 1425 - Incapacita' delle parti

Codice Civile

Vigente al

Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

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