Codice Civile > Articolo 149 - Scioglimento del matrimonio

Codice Civile

Vigente al

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472