Codice Civile > Articolo 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Codice Civile

Vigente al

L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.

La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472