Codice Civile > Articolo 169 - Alienazione dei beni del fondo

Codice Civile

Vigente al

Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472