Codice Civile > Articolo 194 - Divisione dei beni della comunione

Codice Civile

Vigente al

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge

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