Codice Civile > Articolo 2026 - Pegno

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Vigente al

La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

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