Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.8102 del 23/04/2020
In tema di ripetizione di indebito, quando il pagamento sia stato eseguito da un mandatario in favore del terzo indicato dal mandante, la legittimazione attiva all’azione di restituzione spetta al mandante, in quanto titolare del rapporto sostanziale da cui il pagamento promana; il mandatario può agire per la ripetizione soltanto se il mandato gli attribuisca espressamente tale potere e purché egli agisca in giudizio spendendo la qualità di mandatario.