Codice Civile > Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento

Codice Civile

Vigente al

Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.399 del 11/01/2011

L’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.5497 del 11/03/2026

La promessa di pagamento può avere ad oggetto anche un’obbligazione derivante da una vicenda riconducibile a un ipotizzato successivo ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c.; in tale ipotesi, il promissario può agire sulla base della promessa, beneficiando dell’effetto di cui all’art. 1988 c.c., mentre grava sul promittente l’onere di dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione oggetto della promessa, non rilevando, ai fini dell’efficacia della promessa, la qualificazione contrattuale o non contrattuale del titolo del credito. (Fattispecie relativa alla promessa di restituzione di somme versate per l’acquisto di arredi destinati alla futura casa coniugale, poi trattenuti dal promittente dopo la rottura del fidanzamento).

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