Codice Civile > Articolo 2266 - Rappresentanza della societa'

Codice Civile

Vigente al

La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472