Codice Civile > Articolo 2278 - Poteri dei liquidatori

Codice Civile

Vigente al

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.

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