Codice Civile > Articolo 2309 - Pubblicazione della nomina dei liquidatori

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Vigente al

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340

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