Codice Civile > Articolo 24 - Recesso ed esclusione degli associati

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Vigente al

La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22986 del 16/09/2019

La norma dettata dall’art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l’esclusione dell’associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall’atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall’opportunità intrinseca della deliberazione stessa.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26773 del 21/10/2019

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azione di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24 Cost., comma 1, ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

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