Codice Civile > Articolo 2428 - Relazione sulla gestione

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Vigente al

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.[1]

L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.[1]

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139
[2]
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 195.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'.


[1] Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."

[2] Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

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