Codice Civile > Articolo 2437 sexies - Azioni riscattabili

Codice Civile

Vigente al

Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472