Codice Civile > Articolo 2466 - Mancata esecuzione dei conferimenti

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Vigente al

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.[147]

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.

Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita' del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

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AGGIORNAMENTO [147]
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha conseguentemente disposto con l'art. 5, comma 1, lettera mm) che " all'articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono sostituite dalle parole: «albo speciale.»"

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1185 del 21/01/2020

Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476 c.c., comma 2, sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.

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