Codice Civile > Articolo 2472 - Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Codice Civile

Vigente al

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.

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