Codice Civile > Articolo 2615 ter - Societa' consortili

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Vigente al

Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro

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