Codice Civile > Articolo 2657 - Titolo per la trascrizione

Codice Civile

Vigente al

La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472