Codice Civile > Articolo 2668 - Cancellazione della trascrizione

Codice Civile

Vigente al

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti.

Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.

Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2724 del 08/02/2010

Nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia accettata, quanto nel caso di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo tali pronunce sostanzialmente assimilabili all’estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dall’art. 2668, comma 2, c.c.

  • Cfr. Cass., Sez. 2, 9 marzo 2007, n. 5587

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472