Codice Civile > Articolo 2687 - Cessione dei beni ai creditori

Codice Civile

Vigente al

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472