Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova

Codice Civile

Vigente al

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1736 del 20/01/2022

In presenza della qualificazione del rapporto come contratto estimatorio, grava sulla parte che ne deduca la natura atipica o l’esistenza di pattuizioni difformi l’onere della prova delle specifiche clausole derogatorie invocate, non potendo tale prova desumersi dal mero richiamo ad accordi di categoria non specificamente dimostrati nel caso concreto.

  • Cfr. Cass. 21 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 11 agosto 2010, n. 19044; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1435; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568.

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