Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1736 del 20/01/2022
In presenza della qualificazione del rapporto come contratto estimatorio, grava sulla parte che ne deduca la natura atipica o l’esistenza di pattuizioni difformi l’onere della prova delle specifiche clausole derogatorie invocate, non potendo tale prova desumersi dal mero richiamo ad accordi di categoria non specificamente dimostrati nel caso concreto.